Home            Chi Siamo             Links             Cerca             Contattaci


Detenute madri
ItaliaOggi
Patrizio Gonnella

Da gennaio 2014 dovrebbero essere attivati gli istituti a custodia attenuata per detenute madri. La novità consiste nel fatto che potranno essere anche privati. Subito dopo la chiusura della sessione di bilancio, la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati presieduta da Giulia Buongiorno riprenderà la discussione delle proposte di legge recanti disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Rispetto alle proposte originarie (presentate dai deputati Rita Bernardini, Donatella Ferranti e Siegfried Brugger) è stato adottato un nuovo testo unificato come documento base. Sono già scaduti i termini per la presentazione degli emendamenti. Il testo si compone di cinque articoli. Il primo va a modificare l’articolo 275 del codice di procedura penale prevedendo che quando sono imputati una donna incinta o una madre con figlio o figli di età non superiore a sei anni che convivono con lei ovvero quando è imputato il padre, nella ipotesi che la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Resta residuale quindi l’ipotesi di custodia cautelare in carcere. In questo caso comunque essa non potrà essere eseguita in un carcere ordinario ma dovrà avvenire in un istituto a custodia attenuata. Il legislatore, però, consapevole che al momento attuale queste strutture di fatto non esistono (ad eccezione che a Milano dove la casa famiglia protetta è stata realizzata con il concorso della provincia) ha deciso di rinviare l’applicazione di questa parte della legge di ben tre anni, ossia al 31 dicembre 2013, quando, si spera, vi saranno istituti  nuovi che rispondano a queste esigenze. Nel provvedimento, però, mancano i fondi per costruirle. Bisognerà attingere ai 500 milioni del piano carceri. L’articolo 2 del testo unificato prevede che in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre, è autorizzata con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza del direttore dell'istituto, a recarsi con le cautele previste dal regolamento, a visitare il bimbo infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia. L’articolo 3 modifica l'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, prevedendo, in alternativa residuale alla detenzione domiciliare speciale, per chi ha figli tra i 6 e i 10 anni, che la pena possa essere espiata in un istituto a custodia attenuata per detenute madri. L’articolo 4 affida al Ministro della Giustizia l’individuazione, con decreto da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, delle caratteristiche tipo delle case-famiglia protette anche con riferimento ai sistemi di sorveglianza e di sicurezza. Non viene esclusa la possibilità che le strutture siano gestite da enti privati con cui stipulare convenzioni. L’articolo 5 invece è il più controverso. Rimanda ad altra legge per la copertura finanziaria. La questione della spesa è quella che potrebbe far cadere tutto nel nulla. Si pensi che nell’ultimo bilancio approvato del Ministero della Giustizia i fondi per gli asili nido carcerari sono stati decurtati di un terzo.

Share/Save/Bookmark
 

Numero dei detenuti presenti su 43084

61.481 detenuti
il 7/2/2014


Osservatorio sulla contenzione
a cura di Grazia Serra

  
   

   
    a cura di Francesco Gentiloni

" Il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri"
Voltaire

 


Relizzazione tecnica: Emiliano Nieri
Progetto grafico: Enrico Calcagno, Daniele Funaro - AC&P - Aurelio Candido e Partners
Powered by Joomla!