Fare volontariato in carcere
E’ possibile svolgere attività di volontariato in carcere ai sensi dell’art. 17 o dell’art. 78 dell’ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354). *    L’art. 17 prevede la partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa e comprende anche l’attività di volontariato. L’interessato deve presentare domanda al direttore dell’istituto penitenziario indicando i propri dati personali ed il tipo di attività che intende svolgere all’interno dell’ istituto. Il direttore dell’istituto valuta la compatibilità delle iniziative proposte con il percorso trattamentale generale dell’istituto e trasmette la domanda con il proprio parere al magistrato di sorveglianza per l’autorizzazione. *    L’art. 78 riguarda l’attività di volontariato in senso stretto. L’aspirante volontario deve sempre presentare istanza al direttore dell’istituto penitenziario che, acquisita la documentazione di rito e la proposta del magistrato di sorveglianza, trasmette il tutto al Provveditore regionale che effettua le necessarie verifiche ed emette il provvedimento di nomina. Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo di attività che il volontario può svolgere e se è ammesso a frequentare uno o più istituti. L’autorizzazione ha durata annuale, ma alla scadenza, se la valutazione della direzione dell’istituto è positiva, si considera rinnovata. Sulla persona che chiede l’accesso in istituto per svolgere attività di volontariato, vengono acquisite opportune informazioni presso le forze dell’ordine. Generalmente si acquisiscono il certificato penale e il certificato dei carichi pendenti. Il direttore dell’istituto ha il potere di vigilanza sull’operato degli assistenti volontari. Se riscontra atteggiamenti in contrasto con le direttive impartite dal magistrato di sorveglianza o comportamenti che possano pregiudicare l’ordine e la sicurezza sospende l’efficacia dell’autorizzazione e comunica al magistrato di sorveglianza, in caso di art. 17, al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, al magistrato di sorveglianza ed al provveditorato regionale, in caso di art. 78, il venir meno del proprio parere favorevole. Se il volontario è membro di un’associazione di volontariato è possibile, con un’apposita convenzione, un’autorizzazione nei confronti di tutti gli operatori dell’associazione stessa. In questo caso la revoca della convenzione comporta la decadenza delle singole autorizzazioni. In ogni istituto l’attività dei volontari, come di tutti coloro che collaborano al trattamento dei detenuti, è coordinata dal responsabile dell’area educativa. Normativa di riferimento: Legge 26 luglio 1975, n. 354 MInistero della Giustizia |
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