Home            Chi Siamo             Links             Cerca             Contattaci


In attesa del decreto Alfano: storia delle misure alternative
In attesa del decreto Alfano: storia delle misure alternative.... tra fasi di apertura e di restrizione

"Occorre stabilire norme di vita carceraria che siano bensì idonee ad emendare il condannato, ma non tolgano alla pena il carattere afflittivo ed intimidativo…" (Dalla Relazione di presentazione al Regolamento per gli Istituti di Prevenzione e Pena - Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 787).


Il "Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena" del 1931 non contemplava modalità di espiazione diverse dalla detenzione in carcere e la durata della pena era immodificabile, salvo l’ottenimento della liberazione condizionale o della grazia, misure a carattere clemenziale regolate dal Codice Penale.

Con la Costituzione (1948) viene introdotto il concetto di "rieducazione": l’esecuzione della pena detentiva deve essere organizzata in modo tale da non rappresentare un castigo più grande di quello che già si realizza per effetto della privazione della libertà e da consentire tutti quei trattamenti che appaiono più idonei al recupero sociale del detenuto.

Ma è solo negli anni 70 che comincia a rendersi evidente l’insufficienza delle misure clemenziali e, in questa ottica, la legge di Riforma dell’Ordinamento Penitenziario del 1975 (poi ripresa e ampliata dalla legge "Gozzini" del 1986), imperniata sull’esigenza di rieducazione dei detenuti, racchiude principi molto importanti:
•    la discontinuità della pena, con i permessi che permettono ai detenuti di riallacciare periodicamente i rapporti umani, a partire da quelli familiari;
•    la flessibilità della pena, con la liberazione anticipata;
•    la modalità alternativa di esecuzione della pena, con l’affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà.
Nei decenni successivi, tuttavia, si assiste ad una sorta di "movimento pendolare" fra il permissivo ed il restrittivo, dove le fasi di maggiore rigore coincidono con periodi nei quali la "sicurezza pubblica" appare (o viene fatta apparire) gravemente a rischio:
•    tra la seconda metà degli anni 70 ed i primi anni 80, con "l’emergenza terrorismo";
•    all’inizio degli anni 90, con "l’emergenza criminalità organizzata";
•    negli ultimi anni, con "l’emergenza criminalità predatoria, o micro-criminalità".

= legge di grande "apertura"
= legge di media "apertura"
= legge di "restrizione"

Anno e norma    Argomento trattato    Novità introdotte

1948 - Costituzione Repubblica
(Articolo 27 - Comma 3)
"Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".    Le pene non sono più unicamente retributive e si affaccia il concetto di rieducazione, anche se l’utilizzo del verbo tendere secondo alcuni suggerisce si tratti di una finalità "auspicabile, ma non essenziale".

1962 - Legge n. 1634
Modifica dell’art. 176 del Codice Penale.    Prevede la possibilità di ammissione alla "liberazione condizionale" per gli ergastolani che abbiano scontato almeno ventotto anni di pena.

1975 - Legge n. 152
Cosiddetta "legge Reale": Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico.    Stabilisce che la "liberazione condizionale" non possa essere concessa ai condannati per reati gravi (omicidio, sequestro di persona, banda armata, estorsione, etc.)

1975 - Legge n. 354
Riforma dell’ordinamento penitenziario.    Introduce le prime misure alternative alla detenzione: affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, liberazione anticipata (20 giorni ogni semestre di pena espiata) e "permessi di necessità". Il lavoro esterno è consentito, ma solo in aziende agricole o industriali ed è prevista la scorta.

1977 - Legge n. 1
Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull’ordinamento penitenziario, e all’articolo 385 del codice penale.    Prevede che l’affidamento al servizio sociale sia escluso per i delitti di rapina aggravata, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

1977 - Legge n. 128
Coordinamento del servizio di sicurezza degli istituti penitenziari.    Istituisce le carceri di massima sicurezza, nelle quali vengono trasferiti varie categorie di detenuti "pericolosi". Stabilisce che il numero degli "agenti di custodia" deve essere pari a quello dei reclusi.

1979 - Legge n. 625
Cosiddetta "legge Cossiga": Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica.    Prevede l’aumento delle pene per i reati commessi con finalità di terrorismo e maggiore autonomia delle forze dell’ordine rispetto alla magistratura.

1985 - Legge n. 297
Norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti.    Introduce "l’affidamento in prova in casi particolari", per i condannati tossicodipendenti o alcool dipendenti.

1986 - Legge n. 663
Cosiddetta "legge Gozzini": Modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.    Introduce i "permessi premio" e la detenzione domiciliare e amplia la portata della liberazione anticipata (da 20 a 45 giorni ogni semestre di pena): i permessi e tutte le misure alternative possono essere concessi indipendentemente dal tipo di reato

1991 - Legge n. 203
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata.    Vieta la concessione dei permessi premio e delle misure alternative ai condannati per reati di associazione mafiosa, terrorismo, sequestro di persona, traffico di stupefacenti, a meno che collaborino con la giustizia.
I condannati per altri reati gravi (omicidio, rapina, estorsione, etc.) possono accedervi ma soltanto dopo avere scontato almeno metà della pena.

1992 - Legge n. 356
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.    Introduce il 2° comma dell’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario, che prevede la sospensione delle regole di trattamento dei detenuti per motivi di sicurezza e legittima l’utilizzo del cosiddetto "carcere duro" come misura provvisoria ed eccezionale di contrasto alla criminalità organizzata.

1998 - Legge n. 165
Cosiddetta "legge Simeone - Saraceni": Modifiche all’articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni    Prevede, per i condannati a pene fino a 3 anni che si trovano in libertà, la possibilità di ottenere una misura alternativa senza entrare in carcere.
Inoltre introduce la cosiddetta "detenzione domiciliare generica" (per pene fino a due anni) indipendentemente dall’esistenza dei presupposti (di salute, età, etc.) tipici della misura.

2001 - Legge n. 40
Cosiddetta "legge Finocchiaro": Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori.    Introduce la "detenzione domiciliare speciale" per le condannate madri di figli di età inferiore ai 10 anni: la misura può essere richiesta da chi ha scontato almeno un terzo della pena e si applica anche ai padri (se la madre è impossibilitata ad assistere i figli).

2002 - Legge n. 189
Cosiddetta "legge Bossi-Fini": Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (art. 16 - comma 5).    Prevede che per il condannato straniero, con pena non superiore a due anni, sia disposta l’espulsione. Non si applica a chi è condannato per reati gravi.

2002 - Legge n. 279
Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario.    Amplia la casistica dei reati per i quali è vietata o limitata la concessione delle misure alternative (art. 4-bis op).
Rende permanente il cosiddetto "carcere duro" (introdotto nel 1992 come misura "provvisoria e straordinaria" previsto dall’art. 41-bis op.

2003 - Legge n. 207
Cosiddetto "indultino": Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni    Prevede che il condannato, dopo aver scontato almeno metà della pena, possa ottenere la sospensione della parte residua, nel limite di due anni.

2005 - Legge n. 251
Cosiddetta "legge ex-Cirielli": Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche e di recidiva.    Prevede limiti più severi per l’accesso alle misure alternative alla detenzione per i condannati plurirecidivi: tempi più lunghi per permessi premio, semilibertà e affidamento; esclusione della detenzione domiciliare "generica".

2009 - Legge n. 94
Cosiddetta "legge Maroni": Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.    Amplia la casistica dei reati per i quali è vietata o limitata la concessione delle misure alternative (art. 4-bis op).
Inasprisce le restrizioni previste per i detenuti sottoposti al regime di cosiddetto "carcere duro" (art. 41-bis op).

2010 - Ddl C. 3291
(???)
Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova    Consente l’ammissione alla detenzione domiciliare dei condannati con una pena residua inferiore a 1 anno e la sospensione del processo con "messa alla prova" per chi è accusato di un reato punibile con una pena fino a 3 anni.

Fonte: Ristretti Orizzonti
Share/Save/Bookmark
 

Numero dei detenuti presenti su 43084

61.481 detenuti
il 7/2/2014


Osservatorio sulla contenzione
a cura di Grazia Serra

  
   

   
    a cura di Francesco Gentiloni

" Il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri"
Voltaire

 


Relizzazione tecnica: Emiliano Nieri
Progetto grafico: Enrico Calcagno, Daniele Funaro - AC&P - Aurelio Candido e Partners
Powered by Joomla!