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Un beneficio, si fa per dire
Patrizio Gonnella
Sono poche migliaia i detenuti che potenzialmente potrebbero usufruire del nuovo beneficio di legge consistente nella opportunità di scontare l’ultimo anno di pena detentiva “presso il proprio domicilio o presso altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza”.
Certamente ben meno delle settemila unità ipotizzate dal ministero della Giustizia in prossimità della approvazione della legge avvenuta la scorsa settimana con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione dell’opposizione (i radicali non hanno partecipato al voto).
La legge aveva l’obiettivo di ridurre i tassi di sovraffollamento penitenziario. Vi è al momento un surplus di venticinquemila detenuti rispetto ai posti letto regolamentari a disposizione. Il testo originario della legge, che era stato presentato dal Governo la scorsa primavera, è stato rimaneggiato durante i lavori d’Aula. E’ stato infatti cancellato l’automatismo nella concessione del provvedimento di detenzione domiciliare a favore di coloro i quali devono scontare meno di un anno di carcere. Nel testo finale si affida alla magistratura di sorveglianza una discrezionalità decisionale, così come avviene d’altronde per tutte le restanti misure alternative. Si tratta quindi semplicemente di una chance in più che i detenuti hanno di ottenere una scarcerazione anticipata. Una misura nuova che però, a differenza delle altre presenti nell’Ordinamento Penitenziario, è a termine. Scade il 31 dicembre 2013. E’ quindi una misura alternativa non stabile. I numeri non alti dei potenziali fruitori sono determinati dalle esclusioni dalla applicazione della legge per i seguenti soggetti: i condannati per taluno dei delitti indicati dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (mafia, sequestro, traffico di droga); i delinquenti abituali, professionali o per tendenza; i detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare. Ad oggi sono 11.601 i detenuti che hanno una pena residua da espiare inferiore a un anno. Non è facile quantificare i detenuti che rientrano nelle tre esclusioni sopra menzionate. Si può ragionevolmente sostenere che siano intorno a un quinto del totale ossia circa duemila. Il legislatore, come detto, però non si è limitato a prevedere delle esclusioni oggettive. Ha introdotto anche una incisiva esclusione soggettiva. Infatti i magistrati di sorveglianza non potranno concedere la misura “quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistano specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l’idoneità e l’effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato”. Sono 5.048 gli stranieri che devono scontare una pena residua inferiore all’anno. Di questi circa cinquemila, più o meno i 9/10 sono irregolari e quindi privi di domicilio. Ciò significa che, pur ottimisticamente ritenendo che un migliaio di essi abbiano una casa di accoglienza che li possa ospitare, ne resterebbero esclusi circa quattromila. Sommando quindi esclusioni oggettive e soggettive sarebbero solo cinquemila i detenuti che potenzialmente potrebbero andare a casa grazie alla nuova legge. Non è detto, però, che ci andranno a casa, perché per ognuno di essi la scarcerazione dipenderà da una valutazione del giudice di sorveglianza il quale in primo luogo dovrà tenere conto di una relazione del direttore del carcere sulla buona condotta tenuta dal detenuto in prigione e poi dovrà indagare circa l’idoneità del domicilio, la pericolosità criminale, i rischi possibili di fuga. Sono questi gli stessi limiti che negli ultimi anni ridotto al lumicino la concessione delle altre misure alternative. La legge, però, incide positivamente sui flussi di ingresso prevedendo la possibilità di concessione, in sede di processo, della sospensione della pena per chi deve scontare meno di un anno di galera. Un effetto di contenimento sul sovraffollamento che potrebbe essere a sua volta vanificato da altre due norme presenti ella stessa legge che si muovono in opposta direzione: 1) la previsione di una apposita circostanza aggravante nel caso in cui un reato sia commesso durante l’esecuzione della misura alternativa; 2) l’aumento della entità della sanzione carceraria per chi incorre nel delitto di evasione. Infine nel testo finale della legge viene autorizzata l’assunzione di duemila  agenti e assistenti del Corpo di polizia penitenziaria. Dubbia è la copertura finanziaria. Nulla è previsto in merito alla assunzione delle altre figure civili (educatori, assistenti sociali, medici, direttori) che operano nelle carceri in condizioni di grande fatica.
25 novembre 2010
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Numero dei detenuti presenti su 43084

61.481 detenuti
il 7/2/2014


Osservatorio sulla contenzione
a cura di Grazia Serra

  
   

   
    a cura di Francesco Gentiloni

" Il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri"
Voltaire

 


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