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Una legge contro la tortura

 

 

Onorevoli Colleghi! - Il presente Disegno di legge intende rispondere alle problematiche sulla condizione delle detenute madri con figli minori.

Dai dati del V Rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia, a cura dell’Associazione Antigone e presentato a Roma il 16 luglio 2008, sarebbero 2.385 le donne detenute, 68 delle quali madri, e 70 i bambini di eta’ inferiore ai tre anni reclusi con le mamme; mentre altre 23 donne detenute risultavano in gravidanza. In Europa sono 800.000 i bambini figli di genitori detenuti, 43.000 gli italiani.

La legge “Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori” 40/2001, voluta dall’allora Ministro per le Pari Opportunita’ Anna Finocchiaro, indica come evitare la detenzione in carcere a donne con figli minori di 10 anni (e di conseguenza ai propri bimbi sotto i tre anni). Tutte le detenute, anche se hanno commesso reati gravi, possono oggi usufruire del provvedimento ad alcune condizioni: aver scontato un terzo della pena e, nei casi di ergastolo, aver scontato almeno 15 anni. Per essere ammesse alle misure, non ci deve essere pericolo di commettere ulteriori delitti, condizione che mal si adatta a reati connessi all’uso di sostanze stupefacenti e alla prostituzione, che tipicamente presentano un alto tasso di recidiva e per cui sono incriminate la maggior parte delle detenute-madri.

Piu’ in generale la normativa e’ stata disapplicata e presenta limiti di accesso ai benefici soprattutto per chi e’ in attesa di giudizio. Le mamme straniere, in particolare, non avendo spesso un’abitazione dove scontare gli arresti domiciliari, sono costrette a tenere i bimbi in strutture di detenzione fino al compimento dei tre anni, quindi soffrire dell’ulteriore trauma della separazione. Bimbi innocenti che prima sono reclusi e poi, in molti casi, inviati in istituto, passando dall’istituzione totale del carcere a quella dell’istituto, senza la madre.

La “legge Finocchiaro”, però, e’ stata solo il punto di partenza: dall’esame della realta’ carceraria sono poi emerse problematiche nuove.

L’articolo 4 del presente disegno di legge, che modifica gli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge sull’ordinamento penitenziario (354/1975), elimina gli ostacoli perche’ le donne madri possano espiare la pena presso il proprio domicilio o in altro luogo.

La coabitazione dei bambini nei luoghi di pena, travalica qualsivoglia ragionamento giuridico o posizione ideologica, e rappresenta un’aberrazione da cancellare. E’ consolidato in letteratura l’orientamento che, per lo sviluppo psicologico del bambino, il rapporto madre-figlio sia di primaria importanza. Privare un bambino della figura materna, in quanto figlio di una detenuta, e’ una violenza che contraddice la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia. Impedire a tante detenute di vivere la propria condizione di madre fuori dagli istituti penitenziari, e’ un ostacolo alla riabilitazione della donna, oltre che un impedimento perche’ i bambini vivano in un ambiente piu’ confortevole del carcere e piu’ idoneo alla loro crescita. Non e’ quindi opportuno, per la tutela degli affetti del bambino, il limite della “legge Finocchiaro” sulla convivenza con i figli, per le detenute con bimbi di eta’ non superiore ai 3 anni; ne’ e’ opportuno stabilire a priori l’eta’ dell’indipendenza del minore dalle cure parentali, perche’ relativa alla soggettivita’ di ogni bimbo. Il presente disegno di legge, pur stabilendo il tetto normativo fino a dieci anni, per una migliore tutela dello sviluppo del bambino, affida al Giudice discrezionalita’ per estendere questi provvedimenti anche alle madri di figli con piu’ di dieci anni.

Il punto centrale del disegno di legge e’ la realizzazione di case-famiglia protette, o l’individuazione di strutture analoghe. In caso di custodia cautelare (articolo 2) e nell’ipotesi di espiazione della pena (articolo 5), in presenza di vincoli giuridici, non potendo disporre di detenzione piu’ favorevole per la madre e per il figlio, non si puo’ lasciare crescere un bambino in una struttura con esigenze di sicurezza che, di per se’, non e’ concepita per la crescita di un bimbo. Con questo disegno di legge si intende creare strutture che, insieme alla sicurezza, considerino le necessita’ dei bambini e ne garantiscano lo sviluppo (articolo 5). Si inserisce nel codice penale e nell’ordinamento penitenziario un modo di regolare la detenzione della donna madre con figlio che, pur considerata come extrema ratio, sia piu’ “umana”.
La madre detenuta potra’ accompagnare il figlio al pronto soccorso o in ospedale (articolo 3): e’ inimmaginabile che un bambino possa “affrontare” da solo situazioni del genere senza sentirsi abbandonato.
Per garantire l’unita’ familiare, principio riconosciuto nella Costituzione e in vari trattati internazionali (articoli 8 e 12 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848; articolo 23 Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881; articoli 9 e 10 Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176) il presente disegno di legge, per ricongiungere e assicurare continuita’ nella formazione del bambino, prevede un permesso di soggiorno per i figli stranieri di detenute in Italia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. (Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena)

1. L’articolo 147, primo comma, numero 3), del codice penale e’ sostituito dal seguente: “3) se una pena restrittiva della liberta’ personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di eta’ inferiore ai dieci anni”.

2. Il quarto comma dell’articolo 147 del codice penale e’ abrogato.

Art. 2. (Misure cautelari)

1. Il comma 4 dell’articolo 275 del codice di procedura penale e’ sostituito dal seguente:

“4. Non puo’ essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano donna incinta o madre di prole fino ai dieci anni d’eta’ con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole; tuttavia, nell’ipotesi in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, puo’ essere disposta la custodia cautelare presso case-famiglia protette; il giudice puo’, ove ragionevoli motivi a tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l’applicazione del presente articolo anche alla madre di prole con eta’ superiore ai dieci anni. Non puo’ essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando l’imputato sia persona che ha superato l’eta’ di settanta anni”.

2. All’articolo 285, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole “istituto di custodia” sono inserite le seguenti: “o, in caso di madre con prole fino ai dieci anni d’eta’ con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, presso una casa-famiglia protetta; il giudice puo’, ove ragionevoli motivi a tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l’applicazione del presente articolo anche alla madre di prole con eta’ superiore ai dieci anni”.

3. Dopo l’articolo 285 del codice di procedura penale e’ inserito il seguente:

“Art. 285-bis. (Custodia cautelare in casa-famiglia protetta).

1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare e’ una madre con prole fino ai dieci anni d’eta’ con lei convivente, ovvero un padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, in luogo della custodia cautelare presso gli istituti penitenziari, dispone la custodia presso le case-famiglia protette; il giudice puo’, ove ragionevoli motivi a tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l’applicazione del presente articolo anche alla madre di prole con eta’ superiore ai dieci anni”.

Art. 3 (Ricovero del minore)

Dopo l’articolo 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’ inserito il seguente:
“Art. 30-quinquies. (Ricovero ospedaliero di minore).

1. In caso di invio al pronto soccorso, o di ricovero in una struttura ospedaliera, di minore affidato alla madre detenuta, quest’ultima deve essere autorizzata, con provvedimento da adottare con urgenza, ad accompagnare il figlio nonché a soggiornare presso la struttura ospedaliera per tutto il periodo del ricovero.

2. In ipotesi di necessita’ ed urgenza, il provvedimento di cui al comma 1 puo’ essere disposto dal Prefetto competente, se la madre e’ detenuta presso il proprio domicilio, ovvero dalla direzione della casa-famiglia protetta, qualora la madre detenuta sia ospitata in una di queste strutture, e successivamente convalidato dal magistrato competente”.

Art. 4 (Detenzione domiciliare)

1. Al comma 1-bis dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: “e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati” sono soppresse.

2. Al comma 1 dell’articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: “, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi e’ la possibilita’ di ripristinare la convivenza dei figli,” sono soppresse.

Art. 5.(Case-famiglia protette)

1. Dopo l’articolo 47-sexies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’ inserito il seguente:
“Art. 47-septies. (Detenzione in case-famiglia protette).

1. Le madri di prole fino a dieci anni d’eta’ devono espiare la propria pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime piu’ favorevole, nelle case-famiglia protette; il giudice puo’, ove ragionevoli motivi a tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l’applicazione del presente articolo anche alle madri di prole con eta’ superiore ai dieci anni”.

2. Dopo l’articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e’ inserito il seguente:
”Art. 67-bis (Case-famiglia protette).

1. Le case-famiglia protette devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che tengano conto in modo adeguato delle esigenze psico-fisiche dei minori.
2. Il personale di servizio impiegato nelle case-famiglia protette e’ almeno per il 65% composto da persone con formazione di educatore e/o psicologo e/o pedagogo.

3. L’organizzazione delle case-famiglia protette deve essere coordinata da figure direttoriali individuate tra le persone esperte in pedagogia e in psicologia dell’infanzia e dell’adolescenza.

4. La sicurezza nelle case-famiglia protette deve essere garantita dalle Prefetture, in coordinamento con la Magistratura di sorveglianza e con il/la direttore/direttrice, e deve avvalersi degli strumenti che siano ritenuti piu’ idonei in considerazione della presenza di soggetti minori, ivi incluse apparecchiature di video e tele sorveglianza.”

3. Dopo l’articolo 67-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto con la presente legge, e’ inserito il seguente:
”Art. 67-ter (Case-famiglia protette in convenzione).

Il Ministero della Giustizia puo’, con regolamento di cui all’art. 5, comma 4 della presente legge, individuare nel territorio strutture, tra quelle rette da Enti locali, associazioni, fondazioni, cooperative, che siano idonee a espletare le funzioni di casa-famiglia protetta e stipulare con dette strutture apposite convenzioni.”

4. Il regolamento per il governo e la realizzazione delle strutture case-famiglia protette e per l’individuazione delle strutture case-famiglia protette in convenzione, deve essere emanato con decreto del Ministero della Giustizia, in concerto con i Ministeri della Salute, della Istruzione pubblica e degli Interni, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 (Ambito di applicazione)

La presente legge si applica anche alle madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali e’ disposta, in ossequio al principio dell’unita’ familiare, la concessione di un apposito permesso di soggiorno.

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Numero dei detenuti presenti su 43084

61.481 detenuti
il 7/2/2014


Osservatorio sulla contenzione
a cura di Grazia Serra

  
   

   
    a cura di Francesco Gentiloni

" Il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri"
Voltaire

 


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