Home            Chi Siamo             Links             Cerca             Contattaci


Bozza del disegno di legge “Alfano”
sulla esecuzione delle pene presso il domicilio e messa alla prova

 

Articolo 1
(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a un anno)
1. La pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se parte residua di maggior pena, è
eseguita presso l’abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.
2. Nei casi di cui all’art. 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza, con l’indicazione dell’abitazione o di altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, affinché provveda ai sensi del comma 1.
3. Se il condannato è già detenuto, la direzione dell’istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione, indicando altresì l’abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza dove eseguire la pena.
4. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell’articolo 69-bis della legge 27 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.
5. La detenzione di cui al comma 1 non è applicabile:
a) ai soggetti condannati per taluno dei reati indicati dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) ai soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
c) ai soggetti sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14-ter della medesima legge;
d) ai soggetti cui è già stata revocata la detenzione domiciliare di cui all’articolo 47-ter della
legge 26 luglio 1975, n. 354.
6. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, 51-bis, 51-ter, 58 e 58-quater, ad
eccezione del comma 7-bis, della legge 24 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
nonché le corrispondenti norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (“Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”), in quanto compatibili.
Articolo 2
(Modifiche all’articolo 385 del codice penale)
1. All’articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma le parole: “da sei mesi a un anno” sono sostituite dalle seguenti: “da uno a tre anni”;
b) al secondo comma, primo periodo, le parole: “da uno a tre” sono sostituite dalle seguenti:
“da due a cinque”;
c) al secondo comma, secondo periodo, la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “sei”.

Articolo 3
(Modifiche al c.p. in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)
1. Dopo l’articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti:
“Articolo 168-bis. - (Sospensione del procedimento con messa alla prova)
Nei procedimenti relativi a reati puniti con la pena pecuniaria o con pena detentiva non
superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l’imputato può
chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. A tal fine non si tiene conto
delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
La sospensione del procedimento con messa alla prova è subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 168-quinquies.
La sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di una
volta per delitti della stessa indole e, comunque, più di due volte. La sospensione non può,
altresì, essere concessa ai soggetti di cui all’articolo 99, quarto comma, che abbiano riportato condanne per delitti della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.
Articolo 168-ter (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova)
Durante il periodo di sospensione del procedimento il decorso della prescrizione del reato è
sospeso.
L’esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L’estinzione del reato non
pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.
Articolo 168-quater (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova)
La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:
a) in caso di rifiuto a prestare il lavoro di pubblica utilità o di grave o reiterata trasgressione
degli obblighi relativi a tale prestazione;
b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede;
Articolo 168-quinquies. - (Lavoro di pubblica utilità)
Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della
collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o
organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, per un periodo non inferiore a dieci giorni né superiore a due anni.
L’attività viene svolta nell’ambito del comune dove il condannato ha la residenza o il domicilio
o, ove non sia possibile, presso la provincia, e comporta la prestazione di non meno di quattro e non più di dodici ore settimanali, da svolgersi con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.
La durata giornaliera della prestazione non può comunque superare le quattro ore.
L’applicazione del lavoro di pubblica utilità è subordinata al consenso dell’imputato.
La mancanza del consenso rende inapplicabili gli istituti la cui concessione è subordinata alla
prestazione del lavoro di pubblica utilità.
Si applicano gli articoli 146, 147, primo comma, numeri 2 e 3, e terzo comma.”.

Articolo 4
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al Libro Sesto, dopo il Titolo V, è aggiunto il seguente: “Titolo V-bis. Della sospensione del
procedimento con messa alla prova.”;
b) dopo l’articolo 464 sono inseriti i seguenti:
“Articolo 464-bis. (Sospensione del procedimento con messa alla prova).
1. Nei casi previsti dall’articolo 168-bis del codice penale l’imputato può formulare richiesta di
sospensione del procedimento con messa alla prova.
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall’articolo 458, comma 1.
3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.
Articolo 464-ter (Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso
delle indagini preliminari)
1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione
del procedimento con messa alla prova, fissa con decreto un termine al pubblico ministero per esprimere il consenso o il dissenso.
2. La richiesta è notificata, a cura del richiedente, alla persona offesa dal reato.
3. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 464-
quater, commi 1 e 2. Articolo 464-quater (Provvedimenti del giudice ed effetti della pronuncia)
1. Il giudice, se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto e non deve pronunciare
sentenza di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tal caso affida l’imputato ai servizi sociali.
2. Se il giudice non ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, rigetta la richiesta con
ordinanza.
3. Quando viene concessa la messa alla prova il procedimento è sospeso per un periodo:
a) di due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o
congiunta con la pena pecuniaria;
b) di un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.
4. Il termine di cui al comma 3 decorre dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.
5. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove quando particolari ragioni di
urgenza non consentono di rinviare l’atto. Non si applica la disposizione dell’articolo 75,
comma 3.
6. Contro l’ordinanza che decide sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova possono proporre ricorso per cassazione l’imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. L’impugnazione non sospende il procedimento. In caso di rigetto della richiesta, le questioni relative alla sospensione del procedimento con messa alla prova non possono costituire motivo di impugnazione della sentenza.
Articolo 464-quinquies (Obblighi e prescrizioni).
1. L’ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova contiene le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e al lavoro.
Nell’ordinanza viene altresì stabilito che l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del reato, tramite risarcimento del danno, restituzioni o attività riparatone.
2. L’ordinanza di cui al comma 1 è immediatamente trasmessa ai servizi sociali che debbono
prendere in carico l’imputato. Della messa alla prova è redatto verbale.
3. Nel corso della prova le prescrizioni possono essere modificate dal giudice che procede,
anche su segnalazione dei servizi sociali, i quali riferiscono periodicamente al giudice sul
comportamento del soggetto.
Articolo 464-sexies. (Esito della prova. Revoca).
1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento, il giudice dichiara con sentenza estinto
il reato se, tenuto conto del comportamento dell’imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito
positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dai servizi sociali che hanno preso in
carico l’imputato.
2. In caso di esito negativo della prova, il giudice revoca l’ordinanza di ammissione e dispone
con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.
3. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, la richiesta di sospensione del
procedimento con messa alla prova non può essere riproposta”;
c) all’articolo 555, comma 2, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “l’imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato, presentare domanda di oblazione o formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova”;
d) dopo l’articolo 657, è inserito il seguente:
“Articolo 657-bis. (Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca).
1. In caso di revoca della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena,
computa il periodo di prova. Ai fini del computo, cinque giorni di prova sono equiparati a un
giorno di pena detentiva ovvero a duecentocinquanta euro di pena pecuniaria; non si
considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni.”.
Articolo 5
(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)
1. Dopo l’articolo 191 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
“Articolo 191-bis. (Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova).
1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova disposta ai sensi dell’articolo 168-bis
del codice penale sono svolte dagli uffici locali dell’esecuzione penale esterna del Ministero
della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall’articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modifiche e integrazioni”.
Articolo 6
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e al DPR 30 giugno 2000, n. 230)
1. All’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
“5-bis. L’affidamento in prova al servizio sociale è subordinato alla prestazione di lavoro di
pubblica utilità ai sensi dell’articolo 168-quinquies del codice penale e non può essere
concesso qualora il condannato non vi consenta”;
b) dopo il comma 12-bis, è aggiunto il seguente:

“12-ter. L’affidamento in prova al servizio sociale non può essere concesso più di una volta
al soggetto che abbia beneficiato per due volte della sospensione del procedimento con
messa alla prova di cui all’articolo ì68-bis del codice penale”.
2. All’articolo 23, comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, dopo
le parole “impronte digitali”, sono inserite le seguenti: “, dell’impronta fonica nonché di altri
eventuali dati biometrici”.
Articolo 7
(Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689)
1. Al primo comma dell’articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il numero 6 è
aggiunto il seguente:
“6-bis) l’obbligo di svolgere un lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 168-quinquies del
codice penale”.
Articolo 8
(Modifiche al testo unico di cui al DPR 14 novembre 2002, n. 313)
1. All’articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di casellario giudiziale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
“i-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento con
messa alla prova ai sensi dell’articolo 168-bis del codice penale”.
Articolo 9
(Regolamento)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e le funzioni del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in materia di messa alla prova e lavoro di pubblica utilità.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’interno e della difesa, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di raccolta e
conservazione dei dati biometrici acquisiti ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e successive modificazioni.

RELAZIONE
L’articolo 1 del disegno di legge contiene nuove disposizioni per l’esecuzione delle pene detentive non superiori a dodici mesi in luoghi esterni al carcere (abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza). Secondo stime del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, nel settembre 2009, circa il 32% dei detenuti cd. definitivi scontavano pene residue non superiori a un anno e questo numero è costantemente in crescita (erano circa il 25%, nel giugno 2007; il 31%, nel giugno 2008).
Questo fenomeno determina una condizione di disagio che, da una parte, espone lo Stato italiano alle condanne della Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione del divieto di trattamento inumano e degradante sancito dall’art.3 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo (Corte Edu, sentenza 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia); dall’altra, non consente una piena attuazione della funzione rieducativa della pena (art.27 della Costituzione).
Di qui la necessità di accompagnare il piano di adeguamento infrastrutturale delle carceri con norme che consentano di eseguire le pene più brevi anche in luoghi diversi dagli istituti penitenziari, fermo restando il principio che la detenzione, anche se breve, va comunque eseguita e non può essere sospesa se non nei casi previsti dal codice di procedura penale e dalle leggi di ordinamento penitenziario.
L’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a un anno si distingue dalla detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter O.P., sia per la minor durata della pena da eseguire (non superiore a dodici mesi, anziché a due anni o, in casi particolari, a quattro), sia per una procedura semplificata che assicuri decisioni rapide. La misura è applicata d’ufficio dal magistrato di sorveglianza, su impulso della direzione dell’istituto penitenziario o del pubblico ministero. Nel primo caso, che presuppone che il condannato sia già ristretto in carcere, la direzione dell’istituto trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione, con l’indicazione del luogo esterno di detenzione (abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza); nel secondo caso, il pubblico ministero che deve emettere, o che ha emesso, l’ordine di carcerazione non ancora eseguito, trasmette al magistrato di sorveglianza gli atti del fascicolo dell’esecuzione (sentenza, ordine di esecuzione, decreto di sospensione).
In entrambe i casi, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti (art.69-bis dell’ordinamento penitenziario). Questa procedura a contraddittorio differito, in cui l’ordinanza è notificata al condannato o al difensore e comunicata al procuratore generale della Repubblica, i quali entro dieci giorni dalla comunicazione possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza, assicura celerità nella decisione. Ai fini dell’esecuzione, la cancelleria dell’ufficio di sorveglianza, entro 48 ore, comunica l’ordinanza all’istituto (che provvede all’esecuzione), nonché all’ufficio locale di esecuzione penale esterna e alla questura competenti per territorio.
Per quanto riguarda le cause ostative, il comma 5 dell’articolo 1 prevede che l’esecuzione presso il domicilio della pena detentiva non può essere disposta ai seguenti soggetti: a) delinquenti abituali, professionali o per tendenza (articoli 102, 105 e 108 del codice penale); b) condannati per i più reati gravi, individuati con rinvio all’art.4-bis dell’ordinamento penitenziario (terrorismo o eversione dell’ordine democratico, criminalità organizzata, prostituzione minorile, tratta di persone, violenza sessuale di gruppo, omicidio volontario, rapina ed estorsione aggravata; e) soggetti ai quali è già stata revocata la detenzione domiciliare, secondo le disposizioni dell’ordinamento penitenziario, avendo tenuto comportamenti incompatibili (violazione delle prescrizioni, evasione).
Rispetto alla detenzione domiciliare prevista dall’art.47-ter dell’ordinamento penitenziario, la nuova misura può, invece, essere disposta anche ai condannati ai quali sia stata applicata la recidiva ai sensi dell’articolo 99, comma 4, del codice penale.
Infine, il comma 6 dell’articolo 1 prevede i casi nei quali l’esecuzione della pena presso il domicilio deve essere revocata, con un rinvio alle corrispondenti disposizioni contenute nell’ordinamento penitenziario.

Nell’articolo 2 del disegno di legge sono previsti significativi aumenti di pena per il delitto di
evasione (art. 385 del codice penale), che trovano applicazione anche in caso di allontanamento dall’abitazione o dal luogo presso il quale sia in atto l’esecuzione della pena.
In particolare, le pene sono aumentate sia nel minimo (che raddoppia: da 6 mesi a 1 anno), sia nel massimo edittale (che triplica: da uno a tre anni); le pene sono, inoltre, aumentate anche nei casi di evasione aggravata ai sensi del secondo comma dell’art. 385 del codice penale. L’articolo 3 del disegno di legge introduce nel codice penale i nuovi articoli 168-bis, 168-ter, 168-quater e 168-quinquies, che contengono la disciplina sostanziale della sospensione del processo con messa alla prova.
Questo istituto, già previsto nel processo minorile e negli ordinamenti di altri Stati, corrisponde alla moderna concezione della sanzione penale e produce una significativa riduzione del numero dei processi relativi a fatti di minore gravità.
L’applicazione anche al processo ordinario della sospensione con messa alla prova risponde a una esigenza largamente condivisa, come dimostra il fatto che essa è prevista sia nel progetto di riforma della Parte Generale del codice penale elaborato dalla Commissione Pisapia, sia in alcune importanti iniziative legislative (disegno di legge governativo n. C-2664 della XV legislatura e disegni di legge C-1106 e S-584 della corrente legislatura).
La sospensione del processo con messa alla prova può essere concessa dal giudice quando si procede per reati puniti con la pena pecuniaria o con pene detentive non superiori a tre anni; vi rientrano, pertanto, le contravvenzioni e i delitti di minore gravità.
Il beneficio non può essere applicato automaticamente. Da una parte, è previsto che l’imputato debba farne richiesta, acconsentendo alla prestazione di lavoro di pubblica utilità; dall’altra, che il giudice debba formulare una prognosi favorevole ritenendo che l’imputato si astenga dal commettere ulteriori reati (in tal senso, dispone l’articolo 464-quater).
La sospensione del processo con messa alla prova non può essere concessa più di una volta per delitti della stessa indole e, comunque, non più di due volte; inoltre, il beneficio non può essere concesso ai recidivi, nei casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, che abbiano riportato condanne per delitti della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.
Il nuovo articolo 168-quater prevede la revoca della messa alla prova, in caso di trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte o di rifiuto di prestazione del lavoro di pubblica utilità, nonché nei casi in cui, durante il periodo di prova, l’imputato commetta un nuovo delitto non colposo o un reato della stessa specie di quello per cui si procede.
L’articolo 168-quinquies subordina la messa alla prova alla prestazione del lavoro di pubblica
utilità, secondo il principio per cui nessun beneficio può essere concesso senza che l’imputato assicuri un ristoro all’offesa rappresentata dalla condotta criminosa.
Diversamente dal procedimento innanzi al giudice di pace, il lavoro di pubblica utilità costituisce un obbligo accessorio e non una sanzione sostitutiva. Esso non può essere prestato per un periodo inferiore a dieci giorni, né superiore a due anni, e consiste nella prestazione di attività non retribuite in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L’attività è svolta nell’ambito del comune di residenza o domicilio dell’imputato (ove ciò non sia possibile, presso la provincia) per un tempo compreso tra un minimo di quattro e un massimo di dodici ore settimanali, secondo modalità che non debbono pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute della persona.
La durata giornaliera della prestazione non può superare le quattro ore.
L’applicazione del lavoro di pubblica utilità è sempre subordinata al consenso dell’imputato.
Infine, al lavoro di pubblica utilità si applicano le disposizioni di cui agli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2 e 3 del codice penale. Sarà, dunque, obbligatoriamente disposta la sospensione della prestazione lavorativa nei confronti di donne incinte, madri con prole inferiore ad un anno e persona affetta da AIDS conclamata; mentre la sospensione è facoltativa nei confronti di chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica o madre di prole di età inferiore a tre anni.
L’articolo 4 contiene la disciplina processuale della sospensione del processo con messa alla prova.

In considerazione della novità e rilevanza dell’istituto, si ritiene opportuno inserire la relativa
disciplina in un nuovo Titolo V bis del Libro Sesto del codice di rito, composto dagli articoli 464-bis, ter, quater, quinquies e sexies.
La concessione del beneficio è subordinata a una specifica richiesta, che l’imputato può formulare nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare, fino al momento della precisazione delle conclusioni. Nei procedimenti relativi a reati a citazione diretta, la richiesta può essere presentata dinanzi al giudice del dibattimento, fino alla dichiarazione di apertura del medesimo.
L’ordinanza che dispone la messa alla prova deve contenere: a) le prescrizioni comportamentali e gli impegni che l’imputato assume; b) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione dell’imputato con la persona offesa.
Il beneficio può essere concesso solo quando il giudice ritenga che l’imputato si asterrà dal
commettere ulteriori reati.
La durata della sospensione è pari, nel massimo, a due anni per le pene detentive e a un anno per quelle pecuniarie; all’esito di tale periodo, l’esito positivo della prova estingue il reato. Ai fini del computo della pena, si prevede che un giorno di arresto o di reclusione consista nella prestazione, anche non continuativa, di quattro ore di lavoro.
Contro il provvedimento che decide sulla richiesta di sospensione, il pubblico ministero e
l’imputato possono presentare ricorso per cassazione.
L’esito positivo della prova estingue il reato.
In caso di revoca del beneficio, il periodo di prova viene scomputato dalla pena inflitta (articolo 657-bis), sulla base di una apposita tabella di conversione (5 giorni di prova equivalgono a un giorno di pena detentiva o a 38 euro di pena pecuniaria).
L’articolo 5 introduce il nuovo articolo 191-bis delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale. È previsto che, nei casi di sospensione del processo con messa alla prova, le funzioni di servizio sociale sono svolte dagli uffici locali dell’esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dall’articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche e integrazioni.
L’articolo 6 contiene, al comma 1, disposizioni in materia di ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354).
È previsto che l’affidamento in prova al servizio sociale, per condannati con pena definitiva non superiore a tre anni, è subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità in favore della collettività.
Il principio che si intende affermare è che la misura alternativa alla detenzione può essere concessa solo in presenza di una riparazione a favore della collettività. La prestazione del lavoro di pubblica utilità è sempre subordinata al consenso del condannato, sicché si prevede che in caso di diniego del consenso la misura alternativa non può essere concessa.
L’emendamento contiene, al comma 2, una modifica al regolamento penitenziario (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230). È previsto che, all’atto dell’ingresso in un istituto penitenziario, debbano essere rilevate, assieme alle impronte digitali, anche l’impronta fonica ed eventuali altri dati biometrici della persona.
L’articolo 7 introduce il nuovo numero 6-bis nel comma 1 dell’articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La disposizione è necessaria a conformare la disciplina della libertà controllata al principio secondo cui il condannato non può godere della sanzione sostitutiva della libertà controllata se non acconsentendo a svolgere il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 168 quinquies del codice penale.
L’articolo 8 contiene una modifica del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

La modifica prevede l’iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti con cui il giudice
dispone la sospensione del processo e la cancellazione della medesima iscrizione quando il
provvedimento è revocato.
L’articolo 9 completa la disciplina, sostanziale e processuale, della sospensione del processo con messa alla prova, prevedendo che le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, e le funzioni del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in materia di messa alla prova e di prestazione di lavoro di pubblica utilità, sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

 

Share/Save/Bookmark
 

Numero dei detenuti presenti su 43084

61.481 detenuti
il 7/2/2014


Osservatorio sulla contenzione
a cura di Grazia Serra

  
   

   
    a cura di Francesco Gentiloni

" Il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri"
Voltaire

 


Relizzazione tecnica: Emiliano Nieri
Progetto grafico: Enrico Calcagno, Daniele Funaro - AC&P - Aurelio Candido e Partners
Powered by Joomla!